2. Il 30 di Buttigliera è la Fiera d’Aprile

Un vecchio adagio, che a Buttigliera d’Asti tutti conoscono, recita questo motto e la Regia Patente concessa da re Carlo Emanuele III alla comunità di Buttigliera il 20 luglio 1749 ne svela l’origine

A cura di Daniela Arato

CARLO EMANUELE

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoja, di Monferrato e Principe di Piemonte

La comunità di Buttigliera in Astiggiana avendoci umilmente supplicati di accordarle la facoltà di tenere in detto luogo un mercato nel mercoledì di caduna settimana, ed una Fiera alli trenta di Aprile di ciascun anno, oltre altra, ch’è in possesso immemorabile di fare alli venti di Agosto pure di ogni anno, ci siamo benignamente degnati di accondiscendervi; quindi, è che per le presenti di. nostra percerta scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo accordato, ed accordiamo alla suddetta Comunità di Buttigliera la permissione di tenere il Mercato nel mercoledì di ogni settimana in esso luogo, e di fare ivi una Fiera alli trenta di Aprile di cadun anno e ciò non solo di grazia nostra speciale, quanto anche mediante la Finanza convenuta col Generale delle Nostre Finanze nella somma di Lire Mille da pagarsi nella Tesoreria nostra generale; mandiamo pertanto alla Camera nostra de’ Conti d’interinare le Presenti e di stabilire le cautele, che stimerà necessarie, ed opportune per evitare ogni abuso, e pregiudizio che da questa Concessione potessero soffrirne le nostre Gabelle. Tale essendo la nostra mente. Dat’ai bagni di Vaudieri, li venti del mese di luglio, l’anno del Signore millesettecentoquarantanove, e del Regno nostro il ventesimo.

C. Emanuele

Cauda

“Con le patenti, Sua Maestà accorda alla Comunità di Buttigliera in Astiggiana la permissione di tenere il mercato nel mercoledì di ogni settimana in esso luogo e di far ivi una Fiera alli 30 Aprile di cadun anno, oltre l’altra, ch’è in possesso immemorabile, di fare ai 20 di Agosto, pure di ciascun anno, mediante la Finanza di Lire 1.000 pagabili in Tesoreria generale.

La Camera dei Conti viene incaricata di stabilire le cautele necessarie ed opportune al fine di impedire ogni abuso e pregiudizio verso le Regie Gabelle”.

ASP 13

La Camera dei Conti stabilisce quindi le regole per introdurre le merci in vendita al mercato. Qui di seguito un estratto sia per il mercato sia per la Fiera di Buttigliera:

Le cautele necessarie ed opportune per evitare ogni abuso e pregiudizio che da questa concessione potessero soffrire le sue Gabelle sono

Primo: coloro che introducono Bestiame, risi, Canape, Arti, fili, ed ogni altra Robba e Mercanzia soggetta al pagamento dei diritti della Tratta e della Dogana, od obbligata ad essere accompagnata dalla Bolla di Minuzia, appena giungono in Buttigliera e prima di esporla in vendita o stiparla nelle Osterie o nelle Case Particolari, devono recarsi dal Ricevidore delle Regie Gabelle residente in Buttigliera e presentargli effettivamente i detti Bestiami, Mercanzie e Robbe insieme alle Bolle di accompagnamento. Le bolle dovranno rimanere presso il Ricevidore affinché possa controllare che siano state spedite con i requisiti prescritti rispettivamente dai Capitoli della Tratta e dagli altri della Dogana. Inoltre, rispetto al bestiame, poiché Buttigliera è luogo limitrofo al Monferrato, è bene che nelle Bolle di ritorno siano descritti anche il tipo di vello e altri connotati per l’individuazione. 

Secondo: il venditore e l’accompagnatore delle Robbe e Bestiami sono tenuti, prima di esportarli o condurli fuori dal luogo di Buttigliera, di presentarsi con i medesimi dal Ricevidore, il quale ne rispedirà le rispettive Bolle di pagamento se destinati al di fuori dallo Stato: al Monferrato, Lumellina o ad altra provincia estera; Bolle di ritorno se destinati ai luoghi delle Province del Piemonte. La Bolla di ritorno viene emessa nel caso che di quelle Robbe e bestiame non sia seguita la vendita o la permuta.

Terzo: La comunità dovrà eleggere e notificare all’Ufficio Generale della Gabella il Posto da destinarsi per l’esposizione in vendita dei Bestiami, con l’obbligo altresì a particolari del luogo di Buttigliera come limitrofo di dover consegnare al Ricevidore predetto i loro Bestiami prima d’esporli sul Mercato o sulle Fere. E nel resto s’osserveranno i Capitoli della Tratta e gli altri capitoli Comuni alle Gabelle unite e con obbligo alla Comunità Ricorrente di dar copia delle Presenti all’Ufficio dell’Intendenza Generale delle Regie Gabelle.

Torino il 9 agosto 1749.

Per detta Regia Camera

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